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L'acquisizione di informazioni creditizie

Le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti devono adeguarsi al nuovo codice deontologico a partire dal 1º gennaio 2005.

Il codice deontologico è stato sottoscritto il 12 novembre 2004 da tutte le associazioni rappresentative del settore, con il contributo di varie associazioni di consumatori, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

Le attuali «centrali rischi» private erano sorte senza una base normativa prima della legge sulla privacy del 1996.

Per anni, si erano determinati innumerevoli contenziosi sulle informazioni relative ai cd. «cattivi pagatori», sulla loro esattezza, e sui tempi di conservazione, che duravano 5 anni ed oltre.

Un rilevante numero di persone lamentava una lesione della propria dignità e reputazione, ed effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.

Al centro delle controversie vi erano i tempi eccessivamente lunghi di conservazione specie per piccoli ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti di lievi importi, informazioni non sempre esatte o aggiornate, resistenze burocratiche nel correggere i dati.

Si tratta di archivi gestiti solo da alcune società o consorzi, ma consultati da tutte le banche e dagli intermediari finanziari.

Alcune registrano solo informazioni negative (inadempimenti), altre anche informazioni positive (i finanziamenti accordati, anche se non c'è un mancato o ritardato pagamento).

Il codice deontologico fissa nuove garanzie per gli interessati, ossia per i soggetti inseriti nelle banche dati, ed è vincolante sul piano normativo, e se non è rispettato, il trattamento dei dati diventa illecito, e può esporre a sanzioni, oltre che al risarcimento del danno.

Il codice chiarisce cosa è lecito raccogliere, e come mettere legittimamente in circolazione notizie relativi a prestiti, finanziamenti, dilazioni di pagamento, acquisti rateali di beni al consumo, altre facilitazioni finanziarie, richieste di carte di credito, concernenti consumatori e imprese.

C'è una maggiore distinzione tra informazioni relative a lievi indebitamenti da un lato, e sovraesposizioni finanziarie o artifici e raggiri dall'altro, e più possibilità per le finanziarie di individuare chi opera il cd «credit shopping».

Sono previsti tempi più brevi di conservazione in rete dei dati relativi a lievi inadempimenti, informazioni più selezionate, individuate meglio nella loro origine, e aggiornate più accuratamente.

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati, e non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo «cattivo pagatore».

Non si possono poi usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti, mentre devono esserci annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato.

I sistemi di informazioni creditizie possono contenere solo dati esatti, e a questo scopo si impongono vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni.

Le banche dati dei sistemi di informazioni creditizie non possono contenere dati sensibili o giudiziari, né possono riguardare terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso.

È poi previsto che quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema, e deve avere la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli.

Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai sistemi di informazioni creditizie solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti.

Il codice deontologico limita poi i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti.

Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5, e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori.

La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni.

Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.

Al debitore interessato è dovuta la massima trasparenza, ed ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo.

L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie.

L'accesso ai dati da parte delle banche deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito, mentre non possono accedere al sistema le società di recupero crediti.


Autore: Massimiliano Di Pace
Fonte:
Pmi - Ipsoa Editore, n. 5, Maggio 2006

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